15.02.2007
CONDOMINI: OBBLIGO DI RITENUTA AL 4%
La Normativa
La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto con l'articolo 25-ter nel D.P.R. n° 600 del 29.12.1973, che disciplina l'obbligo per il condominio, quale sostituto d'imposta, di operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi pagati in relazione ad alcune prestazioni o servizi.
Il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto è il condominio in quanto tale anche se il soggetto generalmente incaricato dal condominio a porre in essere determinati adempimenti è l'amministratore.
Importante: Sono da ritenere assoggettati alla ritenuta del 4% le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale, per esecuzione di attività di pulizia, manutenzione caldaie, ascensori o giardini. Sono viceversa esclusi dall'applicazione della ritenuta i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, nonché le consulenze e le prestazioni di lavoro autonomo anche occasionali rese da ingegneri, architetti o geometri.
La nuova disposizione è in vigore dal 1° Gennaio 2007. La ritenuta d'acconto del 4% deve essere operata sui pagamenti eseguiti a partire da quella data indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della fattura (che peraltro non sempre è obbligatoria nei casi descritti, si pensi alle prestazioni occasionali).

La Modulistica
Stiamo valutando la possibilità di produrre nuovi blocchi fatture per questo particolare adempimento, nel frattempo i nostri blocchi fatture ad 1 aliquota, a 2 e a 3 copie (Cod. ZA0001 e ZA0002) possono essere utilizzati con l'annotazione della ritenuta del 4% nello spazio sopra il totale fattura.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con Provvedimento 15 gennaio 2007 (Supplemento Ordinario n° 24 alla Gazzetta Ufficiale n°24 del 30.01.2007) sono stati approvati i modelli e le istruzioni della Dichiarazione Annuale Iva.

Novità:

  1. nuovo regime di franchigia applicabile dal 2007 (nuovo rigo VA45 da compilare per chi intende avvalersi del regime in franchigia)
  2. nel quadro VO, per la comunicazione delle opzioni e delle revoche, è ancora presente il rigo VO33 "contribuenti minimi" con le caselle per indicare opzione o revoca. Però dal 2007 questo regime forfettario è stato abrogato
Termini e modalità di presentazione: I contribuenti soggetti alla dichiarazione Iva in via autonoma sono tenuti alla presentazione dal 1° Febbraio al 31 Luglio 2007; quelli soggetti alla dichiarazione unificata entro il 31 Luglio 2007.
Il versamento dell'Iva, in base alla dichiarazione annuale, deve avvenire entro il 16 Marzo 2007.
La presentazione si fa unicamente per via telematica.

Novità normative:

  1. possibilità di eleggere domicilio per la notifica di atti e per le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria
  2. modifica, nel corso del 2006, della percentuale di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (dal 41% al 36%)
  3. invio di eventuali comunicazioni delle Entrate in relazione alla liquidazione del mod. 730 solo al soggetto che ha prestato l'assistenza (CAF o professionista abilitato che ha l'obbligo di informare il contribuente)
  4. possibilità di usare gli importi a credito che risultano dal 730 per versare l'Ici dovuta per il 2007 mediante modello F24
  5. introduzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef.
Novità nella compilazione:
  1. i crediti d'imposta non si indicano più nei quadri B ed F, ma nel nuovo quadro G
  2. i redditi soggetti a tassazione separata invece andranno indicati non più nel quadro F, ma nella seconda sezione del quadro D
Termini e modalità di presentazione: entro il 30.04.2007 al sostituto d'imposta; entro il 31.05.2007 al CAF o al professionista abilitato.

ICI 2007 La Finanziaria ha introdotto sensibili modifiche anche all'Ici, intervenendo sia sulla disciplina del tributo, sia sulle modalità di riscossione.

Novità:

  1. Soppressione della dichiarazione salvo pochissime eccezioni. Ogni fabbricato soggetto ad Ici dovrà essere indicato nel quadro fabbricati della denuncia dei redditi (730/Unico 2007)
  2. Data dei pagamenti: sono anticipati rispettivamente al 16 giugno ed al 16 dicembre
  3. L'abitazione principale è determinata dalla residenza anagrafica (norma retroattiva)
Il contribuente può pagare, a sua scelta, all'ex concessionario (tramite banca o posta) oppure con F24, ovviamente anche telematico.

REGISTRI MATRICOLA E PAGA: SANZIONI INASPRITE

La Legge Finanziaria all'art.1, commi 1177 e 1178, introduce nuovi obblighi specifici ed inasprisce notevolmente le sanzioni amministrative per omessa istituzione ed omessa esibizione dei registri matricola e paga.
La novità principale riguarda l'obbligo per i datori di lavoro di tenere i registri anche nelle sedi secondarie della società perché, in caso di controllo, la mancata esibizione degli stessi o l'esibizione dei registri in copia costituisce ugualmente una violazione della norma.
Consiglio: Non rimanete MAI sprovvisti dei Libri paga (cod. E0003, E0003.1, E0004) e dei Libri Matricola (cod. E0006, E0006.1, E0007, E0009) perché le vendite avranno senza dubbio un'impennata per l'estensione dell'obbligo. Con l'occasione non dimenticate anche il Registro infortuni!

MODULO D'ORDINE IVA 2007

Codice
Descrizione
Imp.
Prezzo al pubblico
Q.tà
Pz.
ZX0008
IVA privacy + frontespizio
25
€ 0,60
 
ZX0009
IVA rimborso VR + istruzioni meccanografica
25
€ 0,65
 
ZX0011
Allegati IVA
(VX,VA,VB,VC,VE,VF,VG,VJ,VH,VK,VL,VT,VO)
25
€ 1,00
 
ZX0015
Modello IVA fallimento (74 bis) + istruzioni
25
€ 1,00
 
ZX0012
IVA 26 LP + istruzioni e
IVA 26 PR (VS,VV,VW,VY,VZ)
25
€ 2,00
 
ZX0010
Istruzioni IVA 94 pagg.
10
€ 4,00
 

MODULO D'ORDINE 730/2007

Codice
Descrizione
F.to
Imb.
Prezzo al pubblico
Q.tà
Pz.
ZX0002
Modello 730/2007
29,7x42
25
€ 1,00
 
ZX0007
Busta 730-1 (8x1000)
e 730-1bis (5x1000)
4"x28
50
€ 0,25
 
ZX0013
Busta porta documenti
modello 730
10"x37
50
€ 0,25
 
ZX0006
Istruzioni 730/2007
72 pagg.
29,7x21
10
€ 2,50
 

Disponibilità modelli: 26 Febbraio prossimo.